Chiamata in Causa Ente Impositore: Una Facoltà, Non un Obbligo per l’Agente della Riscossione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 26809/2024) torna a fare chiarezza su un aspetto cruciale del contenzioso tributario: la chiamata in causa ente impositore da parte dell’Agente della Riscossione. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato, specificando che si tratta di una mera facoltà e non di un obbligo processuale, con importanti conseguenze pratiche per la difesa del contribuente e per la gestione del processo da parte del concessionario.
I fatti di causa
Il caso nasce dal ricorso presentato dall’Agente della Riscossione contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Quest’ultima, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato una cartella esattoriale notificata a un contribuente.
Nel corso del giudizio di merito, l’Agente della Riscossione aveva chiesto di poter chiamare in causa l’ente creditore originario (l’ente impositore), ma la Commissione Tributaria aveva respinto tale richiesta. Proprio su questo punto si è incentrato il ricorso per cassazione del concessionario, il quale lamentava la violazione di diverse norme processuali.
La questione sulla chiamata in causa dell’ente impositore
Il cuore della controversia verteva sulla natura giuridica della richiesta di chiamare in giudizio l’ente titolare del credito. Secondo l’Agente della Riscossione, il diniego del giudice di merito avrebbe leso il suo diritto di difesa e violato le norme che regolano l’intervento di terzi nel processo.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato completamente questa tesi, offrendo una ricostruzione chiara e lineare della procedura. Gli Ermellini hanno ricordato che, secondo un orientamento ormai consolidato, il contribuente che impugna una cartella esattoriale per vizi che riguardano gli atti presupposti (come la mancata notifica dell’avviso di accertamento) può agire indifferentemente sia contro l’ente impositore sia contro l’Agente della Riscossione. Tra questi due soggetti non esiste un litisconsorzio necessario, ovvero non è obbligatorio che entrambi siano presenti in giudizio.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha qualificato la chiamata in causa ente impositore, prevista dall’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, come una litis denuntiatio. Questo termine tecnico indica non un obbligo, ma una semplice facoltà riconosciuta all’Agente della Riscossione. L’obiettivo di questa comunicazione non è integrare forzatamente il contraddittorio, ma rendere edotto l’ente creditore della pendenza della lite e dei motivi del ricorso del contribuente.
In questo modo, l’ente impositore, una volta informato, può decidere liberamente se intervenire in giudizio per difendere la legittimità del proprio operato e della pretesa tributaria.
La conseguenza logica di questa qualificazione è fondamentale: poiché si tratta di una facoltà esercitabile autonomamente, l’Agente della Riscossione non necessita di alcuna autorizzazione da parte del giudice. Può informare l’ente con qualsiasi modalità idonea, purché efficace a portarlo a conoscenza della lite.
Pertanto, la doglianza dell’Agente della Riscossione circa il diniego del giudice di merito è stata ritenuta infondata e irrilevante. Il concessionario avrebbe potuto procedere autonomamente alla comunicazione, senza bisogno di un provvedimento autorizzativo. Il rigetto della sua istanza, quindi, non ha comportato alcuna violazione delle norme processuali.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
La decisione in commento consolida un principio di grande rilevanza pratica. Per il contribuente, significa avere la certezza di poter agire direttamente contro l’Agente della Riscossione per vizi legati agli atti presupposti, senza doversi preoccupare di citare in giudizio anche l’ente impositore. Per l’Agente della Riscossione, la pronuncia chiarisce che la tutela dei propri interessi, qualora voglia evitare le conseguenze negative di una lite, passa per una sua autonoma e tempestiva iniziativa di informare l’ente creditore, senza attendere o pretendere un’autorizzazione dal giudice tributario. In sintesi, la responsabilità della gestione del rapporto processuale con l’ente impositore ricade interamente sul concessionario.
Quando un contribuente impugna una cartella esattoriale, l’Agente della Riscossione è obbligato a chiamare in causa l’ente che ha emesso il tributo?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non si tratta di un obbligo processuale (litisconsorzio necessario), ma di una semplice facoltà a disposizione dell’Agente della Riscossione.
Che cos’è la ‘litis denuntiatio’ nel contesto del contenzioso tributario?
È l’atto con cui l’Agente della Riscossione informa l’ente creditore della pendenza di una causa avviata dal contribuente. Lo scopo è permettere all’ente di intervenire volontariamente nel giudizio per difendere le proprie ragioni, senza che vi sia alcun obbligo di partecipazione.
Se il giudice nega all’Agente della Riscossione l’autorizzazione a chiamare in causa l’ente impositore, questa decisione è impugnabile?
No, la questione è irrilevante. La Cassazione chiarisce che l’Agente della Riscossione non necessita di alcuna autorizzazione da parte del giudice per effettuare la ‘litis denuntiatio’. Può procedere autonomamente con qualsiasi modalità idonea a informare l’ente, rendendo di fatto ininfluente un eventuale diniego del giudice.