Una dipendente sanitaria impugna una graduatoria interna per un incarico di coordinamento. Notifica l'atto alla vincitrice rinunciataria solo per integrare il contraddittorio, senza avanzare pretese contro di lei. La Corte d'Appello, pur riconoscendo la carenza di legittimazione della vincitrice, condanna la ricorrente a pagarle le spese legali. La Cassazione annulla tale decisione, rilevando l'assenza di una reale **soccombenza** della ricorrente verso un soggetto contro cui non era stata mossa alcuna domanda, disponendo la compensazione integrale delle spese.
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