Una proprietaria concede un immobile in comodato alla figlia e al suo compagno. Quando chiede la restituzione, fa causa solo alla figlia. Il convivente, escluso dal primo giudizio, interviene in appello sostenendo di essere una parte necessaria della causa (litisconsorzio necessario convivente). La Cassazione, però, dichiara il suo ricorso inammissibile. Il principio sancito è che la semplice convivenza non basta per essere considerati parte del contratto. Per vantare un litisconsorzio necessario, il convivente avrebbe dovuto dimostrare di essere stato un contraente formale dell'accordo di comodato, cosa che non ha fatto. Di conseguenza, perde la causa e viene condannato a pagare le spese legali.
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