I Debitori hanno proposto opposizione all'esecuzione immobiliare davanti al Tribunale di Trento contro la Società Creditrice. Quest'ultima ha eccepito l'incompetenza del tribunale solo alla prima udienza, quindi tardivamente. Il giudice non ha sollevato la questione di propria iniziativa in quella sede, ma ha concesso termini per replicare, dichiarandosi incompetente solo successivamente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei Debitori, stabilendo che il rilievo d'ufficio dell'incompetenza per territorio inderogabile o materia deve avvenire in modo chiaro ed espresso entro e non oltre la prima udienza di trattazione. Poiché il giudice di merito ha deciso oltre tale termine, il potere si era ormai consumato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Trento, condannando la Società Creditrice alle spese.
Continua »