Un cittadino straniero ha chiesto la restituzione delle somme pagate in eccedenza per il rilascio del permesso di soggiorno. Il Giudice di Pace ha accolto la domanda, respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione. Quest'ultima ha impugnato la decisione solo sul merito, senza contestare la giurisdizione. Il Tribunale, in sede di appello, ha invece dichiarato d'ufficio il difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto il ricorso del cittadino, stabilendo che sulla giurisdizione si era ormai formato il giudicato interno. Di conseguenza, il giudice d'appello non poteva più sollevare la questione d'ufficio. La causa è stata rinviata al Tribunale per l'esame del merito.
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