La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso gratuito patrocinio contro la revoca del beneficio. La decisione si fonda su un vizio procedurale: l'atto, seppur notificato alle controparti, non è stato depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come richiesto dalle norme del codice di procedura penale.
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