La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15260 del 2025, ha stabilito che la proroga dei termini di accertamento di due anni, prevista dalla legge sul condono fiscale (L. 289/2002), si applica anche in materia di IVA, nonostante il condono stesso sia inapplicabile per contrasto con il diritto UE. La Corte ha chiarito che la norma sulla proroga è autonoma e mira a salvaguardare il potere di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria. Di conseguenza, un avviso di accertamento per l'anno 2002 notificato nel 2008 è stato ritenuto tempestivo.
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