Un comproprietario, titolare della quota di maggioranza di un immobile, esegue lavori di ristrutturazione anticipandone i costi. Un'altra comproprietaria si rifiuta di pagare la sua parte, sostenendo la mancanza di un accordo formale. La Corte di Cassazione ha stabilito che, nella comunione ordinaria, il consenso degli altri si presume e non richiede forme scritte. L'opposizione deve essere provata da chi dissente. Pertanto, il **rimborso spese cosa comune** è dovuto, poiché il consenso era stato prestato anche tramite comportamenti concludenti. Vince il comproprietario che ha anticipato le spese.
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