L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso basato su accertamento analitico induttivo a un agente sportivo, contestando compensi non dichiarati desunti dalle percentuali federali sui contratti dei calciatori. Il professionista ha eccepito che parte delle somme era stata incassata da una società terza, configurando una doppia imposizione, e che ulteriori ricavi erano stati percepiti solo negli anni successivi, violando il principio di cassa. I giudici regionali hanno respinto tali difese in modo contraddittorio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'agente, cassando la sentenza d'appello per evidente contrasto logico nella motivazione e per mancata disamina dei criteri temporali di imputazione dei ricavi.
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