La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che gli emolumenti indebiti, come stipendi percepiti per errore, costituiscono reddito tassabile nell'anno in cui vengono incassati. Il fatto che tali somme debbano essere restituite non ne esclude la tassabilità al momento della percezione. La successiva restituzione potrà essere considerata un onere deducibile solo nell'anno in cui avviene effettivamente, e non retroattivamente. La Corte ha respinto il ricorso di una contribuente che, avendo ricevuto emolumenti non dovuti da un precedente datore di lavoro pubblico, ometteva di dichiararli ritenendoli non tassabili.
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