La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23535/2024, ha chiarito che il reato di violazione del foglio di via obbligatorio si configura non solo contravvenendo al divieto di ritorno in un determinato comune, ma anche omettendo di rientrare nel proprio luogo di residenza entro i termini prescritti. La Corte ha annullato una precedente assoluzione, stabilendo che l'ordine di rimpatrio e il divieto di ritorno sono due componenti inscindibili della stessa misura di prevenzione, la cui inosservanza, anche parziale, integra la fattispecie penale.
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