Un contribuente, vittima del sisma in Sicilia del 1990, si è visto riconoscere il diritto a un rimborso fiscale. L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha erogato solo il 50% dell'importo dovuto, invocando una normativa successiva che limitava i pagamenti per carenza di fondi. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che il diritto al rimborso fiscale sisma, una volta accertato con sentenza passata in giudicato, non può essere ridotto da leggi successive. Tali norme incidono solo sulle modalità di esecuzione del pagamento, ma non estinguono il diritto sostanziale del cittadino a ricevere l'intero importo.
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