La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9415/2024, ha rigettato il ricorso di una società estera operante nel settore delle scommesse, confermando la sua responsabilità per l'imposta unica scommesse relativa all'anno 2010. La Corte ha stabilito che la tassa non è discriminatoria secondo il diritto dell'Unione Europea, in quanto si applica a tutte le scommesse raccolte sul territorio italiano, indipendentemente dalla sede dell'operatore. È stata inoltre confermata la responsabilità solidale tra il bookmaker estero e il centro di trasmissione dati locale, chiarendo che la parziale incostituzionalità della norma per i periodi antecedenti al 2011 riguarda solo la posizione del centro locale e non esonera il bookmaker estero dal pagamento del tributo.
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