La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del diniego di una definizione agevolata richiesto da una contribuente a causa di un errore nel calcolo degli importi dovuti. La ricorrente aveva erroneamente scomputato somme mai versate, confidando in un errore scusabile non previsto dalla normativa speciale. La Corte ha inoltre chiarito che per gli accertamenti derivanti da indagini bancarie effettuati in ufficio non è obbligatorio il termine dilatorio di sessanta giorni. Infine, è stata ribadita la presunzione di reddito per i versamenti bancari non giustificati analiticamente, rigettando integralmente le pretese della contribuente.
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