Un'agenzia immobiliare ha richiesto il pagamento della provvigione del mediatore per una compravendita non giunta al rogito. L'acquirente si è opposto, sostenendo che il compenso fosse dovuto solo alla firma del contratto definitivo, saltata per colpa del venditore. La Corte d'Appello ha dato ragione all'acquirente, interpretando la clausola contrattuale come una condizione sospensiva. L'agenzia ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il diritto alla provvigione sorge con il contratto preliminare e che la clausola regolava solo la scadenza del pagamento. La Suprema Corte, ritenendo la questione di massima importanza per definire i limiti dell'autonomia delle parti nel determinare quando spetti la provvigione del mediatore, ha rinviato la causa alla pubblica udienza per una decisione solenne.
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