Una donna ha agito in giudizio contro i propri familiari per ottenere il riconoscimento della sua qualità di socia in una cooperativa agricola, sostenendo di avervi contribuito economicamente. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto la sua domanda. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il suo ricorso, ribadendo un principio fondamentale: per la prova di socio in una cooperativa non sono sufficienti i versamenti di denaro, ma è indispensabile dimostrare l'esistenza di una formale delibera di ammissione da parte dell'organo amministrativo. Il ricorso è stato giudicato un tentativo di ottenere un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità.
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