Un'azienda fallita, tramite il suo Curatore, ha chiesto di annullare una *cessione credito IVA fallimento* (trasferimento di un credito fiscale) fatta prima del fallimento a un'altra società. Il Tribunale ha accolto la richiesta, condannando la società cessionaria a restituire l'importo. Questa società ha poi cercato di ottenere un risarcimento (indennizzo) dall'ex gestore dell'azienda fallita, sostenendo un accordo di garanzia. La Corte d'Appello ha rigettato la richiesta di indennizzo. La Cassazione ha confermato questa decisione. Ha stabilito che la società cessionaria non aveva il diritto di agire contro l'ex gestore, poiché i rapporti erano personali tra i soggetti e non direttamente con la società. Inoltre, l'accordo di garanzia era stato superato da un successivo accordo risolutivo. La Suprema Corte ha così respinto il ricorso della società cessionaria, condannandola alle spese.
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