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Art. 1 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

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585 provvedimenti

Altri anni per Art. 1 Codice di Procedura Civile

Revocazione sentenza: limiti e documenti sopravvenuti
Una società dichiarata fallita chiede la revocazione della sentenza di fallimento dopo che un debito fiscale determinante per la decisione viene annullato. La Cassazione rigetta il ricorso, specificando che la revocazione sentenza è possibile solo per documenti "trovati" dopo il giudizio, ma già esistenti al momento della decisione, e non per quelli "formatisi" successivamente. Inoltre, tali documenti devono essere decisivi, cioè idonei a superare tutte le ragioni della decisione originale, cosa che in questo caso non avveniva.
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Correzione errore materiale: no spese a parte non costituita
La Corte di Cassazione ha disposto la correzione di un errore materiale in una sua precedente ordinanza. Gli errori riguardavano l'errata identificazione dei legali e, soprattutto, la condanna alle spese a favore dell'Amministrazione Finanziaria, che non si era costituita in giudizio. La Corte ha rettificato le generalità e ha eliminato la condanna alle spese, ribadendo il principio che queste non sono dovute alla parte rimasta inattiva nel processo.
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Azione revocatoria: il danno qualitativo è sufficiente
Una società acquirente ha impugnato in Cassazione una sentenza che confermava la revoca di una compravendita immobiliare. L'azione revocatoria era stata avviata da un creditore della società venditrice, poi fallita. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il presupposto del danno (eventus damni) per l'azione revocatoria non deve essere necessariamente quantitativo. È sufficiente un danno qualitativo, che si verifica quando un bene difficilmente occultabile, come un immobile, viene sostituito con denaro, bene più facile da sottrarre alla garanzia dei creditori, rendendo più incerta la soddisfazione del credito.
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Remunerazione medici specializzandi: no adeguamento
La Corte di Cassazione ha rigettato le richieste di un gruppo di medici specializzandi relative all'adeguamento economico delle loro borse di studio per il periodo 1991-2006. La sentenza stabilisce che il blocco degli adeguamenti all'inflazione e la mancata applicazione retroattiva di normative più favorevoli sono legittimi. La Corte ha confermato che la remunerazione dei medici specializzandi era disciplinata da una serie di leggi che hanno congelato gli importi, escludendo qualsiasi aumento o rivalutazione.
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Remunerazione medici specializzandi: la Cassazione nega
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di due gruppi di medici specializzandi che chiedevano l'adeguamento economico della loro borsa di studio per i periodi di formazione antecedenti all'anno accademico 2006-2007. La Corte ha stabilito che le normative succedutesi nel tempo, che hanno bloccato l'indicizzazione e la rivalutazione triennale previste inizialmente dal D.Lgs. 257/1991, sono legittime e rientrano nella discrezionalità del legislatore per esigenze di contenimento della spesa pubblica. Pertanto, la remunerazione medici specializzandi per quel periodo non è soggetta ad alcun incremento, confermando la piena validità della disciplina applicata.
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