Una società di costruzioni ha impugnato cartelle di pagamento relative a IRPEF e ILOR per gli anni 1991 e 1992. Dopo la vittoria nei gradi di merito, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione. Durante il giudizio, la società ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della Legge n. 197 del 2022, depositando la prova del pagamento della prima rata. La Corte, rilevata la regolarità della procedura e l'assenza di dinieghi da parte dell'amministrazione finanziaria, ha dichiarato l'estinzione del processo, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate.
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