La Corte di Cassazione affronta un caso di riciclaggio di proventi da evasione fiscale, realizzati tramite una complessa operazione immobiliare fittizia. Il denaro, una volta 'ripulito', veniva semplicemente restituito al soggetto che aveva commesso l'evasione. La Procura sosteneva che questa operazione integrasse anche il reato di autoriciclaggio. La Cassazione ha respinto questa tesi, stabilendo un principio chiaro: non c'è autoriciclaggio se manca un reale investimento dei fondi illeciti in un'attività economica, finanziaria o speculativa. La mera restituzione del denaro, per quanto complessa e mascherata, non è sufficiente a configurare questo specifico reato, che richiede un passo ulteriore rispetto al semplice riciclaggio.
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