Un imputato, condannato a dieci anni, chiedeva la riduzione della pena a seguito della correzione di un errore materiale, consistente nella menzione di un'aggravante mai contestata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la procedura di correzione di un errore materiale non può essere utilizzata per alterare la sostanza di una sentenza definitiva, come la quantificazione della pena, ma solo per emendare sviste formali che non hanno inciso sulla decisione.
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