La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero contro un'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato una misura cautelare per un'ipotesi di truffa in un concorso pubblico. La Corte sottolinea la corretta applicazione dei principi da parte del giudice del rinvio, il quale, dopo un primo annullamento con rinvio, ha riesaminato i fatti in modo completo e logico, concludendo per l'insussistenza della gravità indiziaria. La decisione ribadisce che il giudice del rinvio ha piena autonomia nella rivalutazione del compendio probatorio, purché corregga i vizi logici indicati dalla Cassazione, e che il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito.
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