Un'azienda agricola ha citato in giudizio i suoi fornitori per averle venduto piantine di pomodoro risultate non resistenti a un virus, contrariamente a quanto promesso. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha confermato la responsabilità dei venditori e del produttore delle sementi. La decisione chiarisce aspetti fondamentali sul vizio redibitorio, sulla distinzione tra qualità promesse e tolleranza a difetti, e sulle modalità di riproposizione delle domande in appello. La Corte ha rigettato sia il ricorso principale del produttore che quello incidentale dell'azienda agricola, confermando la condanna al risarcimento dei danni per lucro cessante.
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