La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per rapina a carico di un imputato, dichiarando inammissibile il ricorso incentrato sulla contestata attendibilità persona offesa. La difesa lamentava un vizio di motivazione riguardo al riconoscimento dell'aggressore, avvenuto in condizioni di scarsa luminosità. Tuttavia, gli Ermellini hanno ribadito che la valutazione della credibilità dei testimoni spetta esclusivamente ai giudici di merito. Poiché la sentenza impugnata aveva logicamente evidenziato l'immediatezza del riconoscimento, la congruità del tempo di osservazione e l'assenza di intenti calunniatori, il giudizio non è sindacabile in sede di legittimità.
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