Un imputato, condannato in primo grado per lesioni, propone ricorso per saltum in Cassazione lamentando, tra l'altro, vizi di motivazione. La Suprema Corte, applicando un principio consolidato, ha stabilito che tale motivo di doglianza non è ammissibile per un ricorso per saltum, disponendone la conversione in un regolare appello e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello competente. La decisione si fonda sull'art. 569, comma 3, c.p.p. e sul principio della 'voluntas impugnationis', che mira a salvaguardare il diritto di difesa.
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