La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 45809/2023, ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché le censure mosse dall'imputato non vertevano su vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso era una mera ripetizione dei motivi già respinti in appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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