Una società di costruzioni ha impugnato un avviso di accertamento per maggiori ricavi derivanti da vendite immobiliari sottofatturate, sostenendo l'inattendibilità delle prove. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la prova dei pagamenti in nero può validamente basarsi su un complesso di elementi, incluse le dichiarazioni degli acquirenti, documentazione bancaria e ammissioni dello stesso contribuente. La Corte ha inoltre ribadito l'impossibilità di ottenere in sede di legittimità una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
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