Un imputato, condannato per spaccio di lieve entità, ha contestato la sua pena ritenendola eccessiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che, una volta riconosciuta la lieve entità del fatto, il giudice può stabilire la pena per spaccio considerando non solo la gravità del reato ma anche la personalità e i precedenti dell'imputato, esercitando la propria discrezionalità entro i limiti di legge.
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