La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 41676/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento. La Corte ha stabilito che l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento non può basarsi su un presunto vizio di motivazione, ma solo sulle specifiche violazioni di legge tassativamente elencate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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