Un imputato, già condannato per lesioni personali, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Egli lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che i giudici non avessero motivato a sufficienza il loro diniego. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che, per negare questo beneficio, è sufficiente che il giudice faccia un riferimento sintetico ma adeguato agli elementi decisivi del caso, come avvenuto nella vicenda. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e l'imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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