Un Lavoratore è stato condannato per lesioni personali aggravate. La Corte d'Appello ha ridotto la pena ma ha negato le circostanze attenuanti generiche e ha confermato la `recidiva penale`. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la mancata concessione delle attenuanti, nonostante l'ammissione di responsabilità, e l'applicazione della `recidiva penale`, data la risalenza dei precedenti. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le motivazioni dei giudici precedenti fossero logiche e coerenti, sia per la negazione delle attenuanti (confessione tardiva e numerosi precedenti) sia per la conferma della `recidiva penale` (gravità dei fatti e precedenti).
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