Quattro imputati hanno presentato ricorso per Cassazione contro una sentenza del GUP che aveva applicato loro delle pene, a seguito di una quasi totale ammissione degli addebiti. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Ha stabilito che le contestazioni difensive, relative a vizi di motivazione, non sono ammissibili per il rito scelto e sono comunque infondate. La decisione sottolinea i limiti per i ricorsi in Cassazione, specialmente dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che restringe i motivi di impugnazione.
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