Un imputato ha presentato ricorso contro una sentenza di patteggiamento, lamentando vizi di motivazione riguardo l'affermazione di responsabilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'impugnazione di tali sentenze è limitata a specifiche violazioni di legge e non può riguardare la motivazione sulla colpevolezza.
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