Inammissibilità del Ricorso: Quando la Motivazione è Manifestamente Infondata
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un chiaro esempio di come viene gestita l’inammissibilità del ricorso quando i motivi addotti sono considerati manifestamente infondati. Il caso riguarda un imputato ultraottuagenario condannato per tentata estorsione, il cui ricorso contro la decisione della Corte d’Appello è stato respinto senza un esame di merito, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di basare le impugnazioni su vizi concreti e non su censure generiche.
I Fatti Processuali
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Tale sentenza era stata emessa in sede di giudizio di rinvio, a seguito di un precedente annullamento da parte della stessa Corte di Cassazione. Il compito della Corte d’Appello era, quindi, quello di riesaminare il caso e, in particolare, di ricalcolare la pena per il reato di tentata estorsione, attenendosi ai principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte. L’imputato, un uomo di oltre ottant’anni, ha nuovamente impugnato la decisione, lamentando vizi di motivazione nel calcolo della pena.
L’Inammissibilità del Ricorso secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha analizzato il motivo del ricorso e lo ha ritenuto ‘manifestamente infondato’. Secondo i giudici supremi, la Corte d’Appello aveva adempiuto correttamente al suo compito. Aveva infatti seguito le indicazioni ricevute, applicando i criteri di commisurazione della pena previsti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Questi articoli guidano il giudice nella valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole, al fine di determinare una pena equa e proporzionata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato il calcolo della pena. In particolare, i giudici d’appello avevano preso in considerazione l’età avanzata dell’imputato, un fattore che può influenzare la valutazione della pena. Inoltre, la sentenza aveva specificato in modo trasparente e dettagliato i singoli aumenti applicati sulla pena base per il reato di tentata estorsione. Di fronte a una motivazione così strutturata e aderente ai dettami normativi, la censura dell’imputato è apparsa priva di fondamento giuridico, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Corte ha quindi concluso che non vi erano gli estremi per procedere a un esame di merito, confermando la condanna.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso in Cassazione deve basarsi su motivi solidi e specifici, non su contestazioni generiche o pretestuose. Quando un ricorso è ‘manifestamente infondato’, come in questo caso, non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. L’imputato è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’uso ponderato dello strumento dell’impugnazione, che deve essere riservato a casi in cui si ravvisano reali violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo a presunti vizi di motivazione, è stato ritenuto manifestamente infondato.
Cosa aveva fatto la Corte d’Appello per motivare la sua decisione?
La Corte d’Appello, seguendo le indicazioni della Cassazione in un precedente giudizio di rinvio, aveva correttamente valutato i presupposti degli articoli 132 e 133 del codice penale per calcolare la pena, tenendo conto anche dell’età avanzata dell’imputato e specificando gli aumenti di pena applicati.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.