Un cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un vizio formale della procura alle liti. Secondo la normativa speciale, la procura speciale per cassazione in materia di protezione internazionale deve contenere la certificazione esplicita del difensore che la firma sia stata apposta in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel caso specifico, il difensore si era limitato ad apporre la formula generica "visto per autentica" sulla firma del ricorrente, senza attestare espressamente la posteriorità della data di rilascio. Di conseguenza, il ricorrente ha perso il giudizio senza che la Corte potesse esaminare i motivi del ricorso.
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