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Visto Per Autentica

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Formula sintetica con cui il difensore certifica che la firma apposta dal cliente in calce o a margine dell'atto è autentica.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Procura speciale per ricorso in Cassazione e rigetto del mandato
Un cittadino straniero ha impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione il decreto del Tribunale che rigettava la domanda di protezione internazionale e umanitaria. Il Ministero dell'Interno si è costituito irritualmente solo per la discussione orale. I Supremi Giudici hanno rilevato un vizio insanabile nell'atto difensivo del richiedente. Il difensore ha apposto in calce al mandato la semplice formula del visto per autentica senza attestare esplicitamente la posteriorità temporale del conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato. Tale omissione vìola i requisiti previsti a pena di decadenza per la materia dell'asilo. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la centralità della procura speciale per ricorso in Cassazione e imponendo il versamento di un ulteriore contributo unificato.
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Procura speciale ricorso cassazione: vizio di data ed esito
Il Richiedente Asilo ha impugnato il decreto del Tribunale di Milano che rifiutava la protezione internazionale. Il ricorso in Cassazione conteneva una procura speciale con la sola dicitura 'Visto per autentica' del difensore. La Corte Suprema ha stabilito l'inammissibilità dell'atto. Nella materia della protezione internazionale, l'art. 35-bis del D.Lgs. 25/2008 impone regole rigorose. Il difensore deve certificare espressamente sia l'autenticità della firma sia la data del conferimento, che deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. La semplice autenticazione con il visto non rispetta questo requisito speciale. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e posto a carico del ricorrente il raddoppio del contributo unificato. La decisione conferma che il mancato rispetto delle formalità sulla procura speciale ricorso cassazione impedisce l'esame del merito della causa.
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Procura speciale per cassazione: l’errore sulla data blocca il ricorso
Un cittadino straniero ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione contro il diniego della protezione internazionale. L'atto di impugnazione è stato presentato tramite il proprio legale. Tuttavia, l'avvocato ha apposto semplicemente la dicitura 'Visto per autentica' senza attestare esplicitamente la posteriorità della data di conferimento del mandato rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto la procura speciale per cassazione nelle materie di protezione internazionale richiede una specifica certificazione della data da parte del difensore. Il cittadino è stato inoltre condannato al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Procura speciale per ricorso in Cassazione: il visto non basta
Un cittadino straniero ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione per contestare il rigetto della propria richiesta di protezione internazionale. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione a causa di un vizio formale insanabile relativo al mandato difensivo. Nei giudizi di protezione internazionale la procura speciale per ricorso in Cassazione richiede una specifica attestazione da parte dell'avvocato. Il difensore deve certificare espressamente che la data di rilascio del mandato è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, l'avvocato ha inserito unicamente la formula generica 'visto per autentica'. Tale dicitura valida solo la sottoscrizione del conferente ma non attesta la posteriorità temporale della data. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare le ragioni sostanziali della protezione richiesta.
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Procura speciale in Cassazione: vizio di data e ricorso bocciato
Un cittadino straniero ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale. Il Tribunale ha respinto la domanda. Il richiedente ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, l'avvocato ha apposto sulla procura speciale la semplice formula 'Visto per autentica', senza certificare espressamente che il mandato era stato conferito in data successiva alla comunicazione della decisione impugnata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La legge prevede un requisito rigoroso per la procura speciale in Cassazione nei procedimenti d'asilo: il difensore deve certificare in modo esplicito sia l'autenticità della firma sia la data certa successiva alla notifica dell'atto, pena la perdita della causa.
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Procura speciale per cassazione: il “visto” non salva il ricorso
Un cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un vizio formale della procura alle liti. Secondo la normativa speciale, la procura speciale per cassazione in materia di protezione internazionale deve contenere la certificazione esplicita del difensore che la firma sia stata apposta in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel caso specifico, il difensore si era limitato ad apporre la formula generica "visto per autentica" sulla firma del ricorrente, senza attestare espressamente la posteriorità della data di rilascio. Di conseguenza, il ricorrente ha perso il giudizio senza che la Corte potesse esaminare i motivi del ricorso.
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