La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino contro la condanna per il reato di violazione misure di prevenzione, previsto dal Codice Antimafia. Il ricorrente, ritenuto soggetto socialmente pericoloso poiché dedito a traffici illeciti, contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La Suprema Corte ha stabilito che le contestazioni riguardavano esclusivamente valutazioni di fatto, precluse nel giudizio di legittimità. Inoltre, i motivi di ricorso risultavano generici e ripetitivi di tesi già ampiamente e correttamente respinte nei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, confermando in via definitiva la sua responsabilità penale.
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