Un pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione contro l'annullamento di un sequestro preventivo per abusi edilizi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due motivi fondamentali: in primo luogo, è stato presentato da un soggetto non legittimato (il PM del tribunale di primo grado anziché quello presso il tribunale del riesame); in secondo luogo, i motivi addotti, relativi a un vizio di motivazione per omessa valutazione di prove, non rientrano nella nozione di 'violazione di legge', unico vizio deducibile in questa sede ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
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