La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un'imputata per i reati di violazione di domicilio con violenza sulle cose e resistenza a pubblico ufficiale. La ricorrente ha invocato lo stato di necessità, giustificando l'occupazione abusiva con la propria situazione di indigenza, evidenziata dall'ammissione al gratuito patrocinio e dalla natura popolare dell'alloggio. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la semplice povertà non configura lo stato di necessità, mancando un pericolo attuale e imminente di danno grave alla persona. Inoltre, la gravità della condotta ha impedito l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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