Un cittadino, sottoposto a vigilanza speciale, è stato condannato per la violazione della misura di prevenzione poiché sorpreso fuori dalla propria abitazione durante le ore notturne. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva qualificata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti spetta esclusivamente al giudice di merito. Poiché la Corte d'Appello ha motivato in modo logico e coerente la scelta di non concedere sconti di pena, evidenziando la gravità di una recidiva reiterata e infraquinquennale, la decisione non può essere ridiscussa. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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