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Violazione Della Misura Di Prevenzione

12 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Violazione della misura di prevenzione e calcolo dei termini
L'Imputato ha proposto ricorso contro la condanna per la violazione della misura di prevenzione prevista dall'articolo 75 del Codice Antimafia. La difesa sosteneva che il termine biennale della misura fosse già scaduto, calcolando la decorrenza dalla data di adozione dell'atto invece che dalla notifica. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi. I giudici hanno chiarito che, anche calcolando la durata dalla data di adozione del provvedimento, il biennio prescritto non era ancora trascorso al momento del fatto. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando L'Imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Violazione della misura di prevenzione: condanna e sanzione
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta a un imputato per il reato di violazione della misura di prevenzione a cui era sottoposto. Il ricorrente contestava la sussistenza del dolo, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. La pericolosità sociale del soggetto esclude automaticamente la tenuità dell'offesa, mentre la concessione delle attenuanti richiede specifici elementi positivi di merito e non la semplice assenza di precedenti. Il trasgressore perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della misura di prevenzione: sigarette non scusano
Un uomo sottoposto a sorveglianza speciale ha violato le prescrizioni imposte allontanandosi dalla propria abitazione per acquistare sigarette. Il ricorrente ha giustificato l'azione invocando una grave dipendenza dal fumo. I giudici di merito hanno respinto tale tesi, ritenendo l'acquisto di tabacco privo dei caratteri della necessità urgente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la violazione della misura di prevenzione non può trovare giustificazione nel semplice desiderio di fumare in assenza di idonea certificazione medica e di preventiva comunicazione all'autorità. Il soggetto ha subito la condanna a quattro mesi di arresto e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della misura di prevenzione: condanna confermata
Un uomo sottoposto a restrizioni legali ha commesso aggressioni fisiche contro una donna, giustificando la violazione della misura di prevenzione con il desiderio di incontrare la propria figlia. L'imputato ha presentato ricorso per contestare la credibilità della persona offesa, richiedere la particolare tenuità del fatto e contestare l'aumento di pena per recidiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'uomo. I giudici hanno chiarito che i motivi personali o affettivi non cancellano la colpevolezza della condotta. Inoltre, la serialità dei reati e la grave biografia penale del colpevole impediscono la concessione di benefici e confermano la severità del trattamento sanzionatorio.
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Violazione della misura di prevenzione: condanna confermata
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza che lo ha condannato alla pena di sette mesi e dieci giorni di reclusione per la violazione della misura di prevenzione prevista dall'articolo 75 del decreto legislativo numero 159 del 2011. La difesa ha sostenuto l'assenza dell'elemento soggettivo a causa dell'uso di sostanze stupefacenti, ha invocato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis del codice penale e ha contestato l'entità della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'assunzione di droghe non esclude l'imputabilità e che diciassette violazioni commesse in due mesi dimostrano una chiara abitualità della condotta, precludendo l'applicazione della particolare tenuità. L'Imputato deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della misura di prevenzione: ricorso respinto
Un cittadino sottoposto a controllo di pubblica sicurezza ha subito una condanna per la violazione della misura di prevenzione, avendo trasgredito ripetutamente il divieto di frequentare e trattenersi abitualmente nei locali pubblici. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'insussistenza della violazione e chiedendo il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile: le censure risultavano generiche e non contrastavano la realtà di una condotta reiterata nel tempo, incompatibile con la lieve entità. I giudici hanno confermato la responsabilità penale e condannato il ricorrente al versamento delle spese di giustizia e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Violazione della misura di prevenzione: condanna confermata
Un cittadino sottoposto all'obbligo di soggiorno con prescrizione di rientro a casa entro le ore venti è risultato assente durante un controllo. La Corte d'appello ha confermato la condanna a un anno di reclusione per la violazione della misura di prevenzione. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito la piena legittimità della motivazione e la presenza della volontaria inosservanza della prescrizione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della misura di prevenzione: la Cassazione nega sconti
L'Imputato è stato condannato per la violazione della misura di prevenzione a cui era sottoposto. Il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi hanno inflitto la pena di quattro mesi di reclusione, applicando l'aumento per la recidiva in ragione dei suoi numerosi precedenti penali. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un'errata valutazione del trattamento sanzionatorio e la mancata esclusione della recidiva. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le doglianze riguardavano esclusivamente questioni di fatto già ampiamente e logicamente motivate nei gradi precedenti. La sentenza impugnata presentava un percorso argomentativo completo ed esente da vizi logici. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna e ha disposto che l'Imputato paghi le spese del procedimento e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Violazione della misura di prevenzione: no a sconti di pena
Un cittadino, sottoposto a vigilanza speciale, è stato condannato per la violazione della misura di prevenzione poiché sorpreso fuori dalla propria abitazione durante le ore notturne. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva qualificata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti spetta esclusivamente al giudice di merito. Poiché la Corte d'Appello ha motivato in modo logico e coerente la scelta di non concedere sconti di pena, evidenziando la gravità di una recidiva reiterata e infraquinquennale, la decisione non può essere ridiscussa. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Violazione della misura di prevenzione: dimenticanza o reato?
Il Ricorrente ha impugnato la condanna per la violazione della misura di prevenzione a cui era sottoposto. La sua difesa sosteneva l'assenza di dolo, ipotizzando una dimenticanza causata da un periodo di detenzione che aveva temporaneamente sospeso la misura stessa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che stabilire se il soggetto avesse o meno l'intenzione di violare la misura richiede una valutazione dei fatti e delle prove. Questo esame spetta solo ai giudici di merito e non può essere ripetuto in sede di legittimità. Di conseguenza, il Ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Violazione della misura di prevenzione: casa inagibile non scusa
Il caso riguarda un cittadino sottoposto a una misura di prevenzione con l'obbligo di non allontanarsi dal proprio territorio. L'uomo ha violato tale prescrizione trasferendosi in un altro comune senza comunicare il cambio di domicilio all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Davanti ai giudici, la difesa ha giustificato l'allontanamento sostenendo l'inagibilità dell'alloggio originario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna penale. I giudici hanno chiarito che le difficoltà abitative non giustificano la violazione della misura di prevenzione senza previa comunicazione formale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Violazione della misura di prevenzione: il litigio non salva
Un cittadino sottoposto a sorveglianza speciale ha violato le prescrizioni recandosi in un altro comune senza autorizzazione. L'uomo ha giustificato l'allontanamento con un improvviso litigio familiare che gli avrebbe causato una forte alterazione emotiva. I giudici di merito hanno ritenuto la versione non credibile, condannandolo a otto mesi di reclusione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato, confermando la condanna per la violazione della misura di prevenzione. La Suprema Corte ha chiarito che lo stato emotivo dovuto a un litigio non giustifica l'inosservanza delle regole e che il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il colpevole non mostra alcun segno di sincero pentimento o resipiscenza. Il ricorrente dovrà anche pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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