La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41136/2025, interviene su un complesso caso di sequestro preventivo per reati tributari, contrabbando e autoriciclaggio. La pronuncia stabilisce un principio fondamentale: una contravvenzione, come il contrabbando 'peculiare', non può costituire il reato presupposto per l'autoriciclaggio se la pena edittale non è superiore nel massimo a un anno di arresto. La Corte ha quindi annullato parzialmente il sequestro, accogliendo anche il motivo relativo al rischio di duplicazione del vincolo ablativo, laddove lo stesso valore economico veniva sequestrato sia come profitto del reato presupposto sia come prodotto dell'autoriciclaggio. Ha invece respinto le doglianze sull'omessa dichiarazione IVA, chiarendo la distinzione tra scadenze fiscali diverse.
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