Un'assicurazione ha citato in giudizio un condominio per ottenere il pagamento di premi assicurativi non versati. Durante la prima udienza, il difensore del condominio ha effettuato il disconoscimento della scrittura privata, contestando espressamente il contratto prodotto dalla controparte. Nonostante ciò, i giudici di merito hanno condannato il condominio, ritenendo la contestazione troppo generica e ponendo erroneamente l'onere probatorio sul condominio stesso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condominio, chiarendo che, a fronte di un disconoscimento chiaro, spetta alla parte che vuole avvalersi del documento chiedere la verificazione e dimostrarne l'autenticità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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