Una promissaria acquirente agisce in giudizio per ottenere il trasferimento di un terreno, producendo la fotocopia di un contratto preliminare. La promittente venditrice si oppone, contestando il documento. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: il **disconoscimento copia fotostatica** non può essere generico. Per essere efficace, la parte che contesta deve indicare specificamente le differenze rispetto all'originale. In assenza di una contestazione dettagliata, la fotocopia ha lo stesso valore probatorio dell'originale. Di conseguenza, la Corte dà ragione all'acquirente, che ottiene il trasferimento dell'immobile e la condanna della venditrice al pagamento delle spese legali.
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