I Ricorrenti chiedevano l'annullamento della condanna per la detenzione e la vendita di prodotti contraffatti, in particolare flaconi di profumo recanti marchi famosi alterati. La difesa sosteneva che la falsificazione fosse grossolana e richiedeva il riesame di documenti relativi ad altri procedimenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che il numero consistente di oggetti con marchi registrati dimostra la consapevolezza del reato. Inoltre, la presunta imperfezione del falso non esclude il reato, poiché la norma tutela la fiducia collettiva nella trasparenza del mercato. Di conseguenza, i Ricorrenti hanno perso la causa e devono pagare le spese processuali, oltre a tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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