Una società ha venduto un importante complesso immobiliare a Roma. L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di rettifica, raddoppiando il valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro. La stima si basava su valori OMI, riviste di settore e precedenti valutazioni interne dell'ufficio. La società ha impugnato l'atto, sostenendo che il fisco non potesse utilizzare stime interne senza allegare contratti di compravendita comparabili. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della rettifica valore immobile. I giudici hanno stabilito che le stime dell'ufficio e i valori OMI, se integrati e coerenti, costituiscono prove valide per l'accertamento del valore venale, senza l'obbligo di allegare specifici atti di compravendita di terzi.
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