Un carrozziere è stato condannato per il reato di ricettazione di documenti dopo che le forze dell'ordine hanno rinvenuto nella sua automobile la carta di circolazione di un veicolo rubato. L'imputato ha fatto ricorso sostenendo che la semplice presenza del documento nella vettura non provasse il suo possesso, né l'intenzione di trarne profitto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ritrovamento di un oggetto di provenienza illecita in un luogo nella disponibilità esclusiva del soggetto, come la propria auto, configura l'elemento materiale del reato. Inoltre, la mancata giustificazione del possesso dimostra la consapevolezza della provenienza furtiva. Infine, l'attenuante del danno di speciale tenuità non è applicabile, poiché il valore di un documento non è quello cartaceo, ma quello legato alla sua potenziale utilizzabilità.
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