Un'azienda florovivaistica, che coltivava piante su un terreno preso in affitto, ha subito l'esproprio delle aree per la costruzione di una tangenziale. L'azienda ha richiesto un aumento dell'indennizzo per includere il valore delle piante e delle strutture rimosse (il soprassuolo). La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, stabilendo che l'indennità aggiuntiva di esproprio spettante all'affittuario non deve risarcire la perdita di beni di proprietà, ma solo tutelare il lavoro svolto. Tale indennizzo si calcola esclusivamente in base al Valore Agricolo Medio (VAM) riferito alla coltura praticata, escludendo un autonomo risarcimento per alberi o manufatti. Di conseguenza, l'azienda florovivaistica ha perso il ricorso ed è stata condannata a pagare le spese legali.
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