Il Tribunale di Reggio Calabria confermava la custodia cautelare in carcere per l'Indagato, accusato di importazione di ingenti quantitativi di droga. La prova principale era costituita da messaggi scambiati sulla piattaforma SKY ECC, acquisiti tramite Ordine Europeo di Indagine dalle autorità francesi, che avevano sequestrato e decifrato i dati da un server. La difesa contestava l'utilizzabilità chat criptate, lamentando la mancata conoscenza dell'algoritmo di decifrazione e l'assenza di consenso degli utenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'acquisizione di dati informatici conservati all'estero ("dati freddi") è legittima ai sensi dell'articolo 234-bis del codice di procedura penale. Il consenso richiesto è quello dell'autorità straniera che detiene i dati, e non degli utenti. Inoltre, la mancata conoscenza dell'algoritmo non lede il diritto di difesa.
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