Un inquilino, conduttore di un appartamento dal 1986, ha richiesto l'usucapione di un terreno antistante di proprietà dei locatori, sostenendo di averlo coltivato, recintato e utilizzato in via esclusiva per oltre vent'anni. I proprietari hanno chiesto la restituzione del fondo. I giudici di merito hanno rigettato la richiesta dell'inquilino, ritenendo il terreno una pertinenza dell'appartamento locato e qualificando l'uso del terreno come semplice detenzione basata su tolleranza e fiducia, escludendo quindi il possesso utile ad usucapire. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. L'inquilino perde definitivamente la causa e deve restituire il terreno ai legittimi proprietari.
Continua »