Un automobilista, coinvolto in un incidente stradale, ha mostrato alle forze dell'ordine una patente di guida rumena contraffatta. Condannato per il reato di uso di atto falso, l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione. Il conducente sosteneva che la falsificazione fosse grossolana, cioè evidente a prima vista, e chiedeva l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno stabilito che la contraffazione non era immediatamente riconoscibile e che l'uso del documento falso ha permesso all'uomo di guidare senza abilitazione, causando un incidente. Di conseguenza, la condotta non può essere considerata di lieve entità. L'automobilista perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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