Una società correntista ha contestato le clausole di un conto corrente aperto nel 1992 con un istituto di credito, lamentando l'applicazione di interessi basati sugli usi su piazza e la capitalizzazione trimestrale. In appello, i giudici hanno applicato il tasso legale e azzerato ogni capitalizzazione. L'istituto di credito ha fatto ricorso in Cassazione, eccependo che la società non aveva richiesto tali tutele estreme, ma si era limitata a chiedere tassi sostitutivi diversi e aveva accettato la capitalizzazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando il vizio di ultrapetizione: il giudice d'appello non può assegnare d'ufficio un beneficio maggiore o diverso rispetto a quello esplicitamente richiesto dall'appellante, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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